la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione  Lazio, in ordine all'applicazione del regolamento
CEE numero 1654/86 e della deliberazione del Consiglio regionale  del
16  novembre 1987, n. 431, riconosce alle associazioni dei produttori
ed  alle  cooperative  olivicole,  che  hanno  presentato  piani   di
ristrutturazione   e/o   riconversione   collettiva   degli   oliveti
danneggiati dalle  gelate  del  1985  in  applicazione  delle  citate
normative, un rimborso spese per la gestione dei piano stessi.