la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Lazio, in ordine all'applicazione del regolamento CEE numero 1654/86 e della deliberazione del Consiglio regionale del 16 novembre 1987, n. 431, riconosce alle associazioni dei produttori ed alle cooperative olivicole, che hanno presentato piani di ristrutturazione e/o riconversione collettiva degli oliveti danneggiati dalle gelate del 1985 in applicazione delle citate normative, un rimborso spese per la gestione dei piano stessi.